ATER FROSINONE più croce che delizia di buona parte della popolazione locale, che anela ad un appartamento a basso canone, poiché gli affitti, anche per delle “stamberghe”, sono arrivati alle stelle. Per non parlare del settore affitti brevi che non aiuta. Molti inquilini ATER tuttavia, pur potendo, non pagano l’affitto oppure le intere spese condominiali e allora L’art. 5 della legge 392/1978 stabilisce il diritto del proprietario ad avviare lo sfratto per morosità, in tutti i casi in cui l’importo dovuto supera il limite di due mensilità. I cittadini hanno diritto a chiedere che si faccia rispettare la legge? Direi proprio di sì.
ATER Frosinone
Trattandosi di edilizia pubblica, è lecito chiedere trasparenza e che cessi la “mala abitudine” di occupare appartamenti di edilizia pubblica, sbeffeggiando di fatto tanti onesti cittadini. Naturalmente nessuno vorrebbe mai mettere per strada chi è indigente, ma i “furbetti” sì eccome. Il fatto che nonostante molti godano di quello che ahimè per molti è considerato un vero privilegio, ovvero avere un contratto per un appartamento di edilizia pubblica e che pur potendo permettersi delle modeste spese condominiali, si rendano morosi, occupando di fatto illecitamente un appartamento, a cui anelerebbero altri onesti cittadini, è difficile da digerire.

Molti fanno i pesci in barile, si lagnano di amministratori che non assolverebbero al meglio, al compito per cui sono stati chiamati e non pagano. Però pagare è un obbligo e chi si rende moroso, passa subito dalla parte del torto. Le sedi per protestare ci sono, poiché il nostro è uno stato di diritto.
Morosi nell’edilizia pubblica
Altri poi adducono come motivazione del mancato pagamento, una presunta indigenza, ma anche questo oggi si accerta facilmente, ad esempio attraverso l’ingaggio di un investigatore privato, in grado di scoprire il reale tenore di vita di un “inquilino moroso”. Talvolta poi non è affatto difficile, scoprire le magagne, considerando che taluni fanno ben poco per nascondere “vizi privati e pubbliche virtù”; le seconde più rare. Quando si fa la spola da casa al tabaccaio, acquistando grandi quantità di “gratta e vinci”, che non costano pochi centesimi, oppure pacchetti e pacchetti di sigarette, alla fine del mese si è speso qualche centinaio di euro, che finiscono in fumo.

Per non parlare poi dei “parvenu”, che non considerando certamente un miglioramento del proprio status sociale, quello d’acquistare dei libri, per sollevare il grado di cultura familiare. Al contrario acquistano costose TV al plasma dalle dimensioni considerevoli o smartphone di ultima generazione.
Sgombero e sfratti – ATER FROSINONE
Per non parlare poi del costoso cibo da asporto, che per taluni è uno scatto sociale. E’ chiaro che se questi soggetti possono “bruciare” o comunque spendere migliaia di euro per il loro piacere personale, essendo certamente liberi di farlo, possono anche permettersi delle modeste rate di spese condominiali. In realtà molti non pagano poiché si sentono mediamente tranquilli, convinti che nessuno li sfratterà mai, per età, invalidità, bambini, gravidanze e cavilli vari.

Eppure anche in questo caso “i morosi” sono in errore. Innanzitutto l’amministratore può ottenere velocemente un decreto ingiuntivo per il recupero delle somme non pagate, anche senza previa autorizzazione dell’assemblea condominiale. Il condomino moroso è obbligato a pagare entro 10 giorni dalla notifica. Può anche opporsi entro 40 giorni, avviando un processo, ma con scarse possibilità di successo. L’amministratore può quindi anche agire per pignorare i beni del condomino moroso, per recuperare le somme dovute.
Edilizia popolare e occupazioni abusive
Egli riceve un atto di pignoramento con i beni pignorati e il termine per saldare per evitare la vendita all’asta. Qualcuno si starà domandando, se stiamo parlando di un affittuario o di un proprietario. Diciamo che entrambi hanno delle responsabilità e nel nostro caso, anche molto da perdere. Quando l’inquilino non paga delle rate condominiali a lui spettanti, il proprietario è ritenuto l’unico responsabile nei confronti del condominio. Quindi se non paga l’affittuario, è il proprietario che deve scucire la “pecunia”. Eppure, l’inquilino deve per legge pagare le spese condominiali (servizio di pulizia, funzionamento e ordinaria manutenzione dell’ascensore, fornitura di acqua, energia elettrica e riscaldamento. E deve essere il proprietario (non l’amministratore condominiale) a richiedere all’inquilino il pagamento di tali oneri. Per legge, dunque, anche se l’inquilino non paga ciò che gli spetta.
Sgombero dei morosi – ATER FROSINONE
L’amministratore è obbligato a rivolgersi al padrone di casa e riscuotere forzosamente le quote condominiali nel termine massimo di 6 mesi. In caso di mancato pagamento, dunque, l’inquilino è responsabile di inadempimento contrattuale. Spetta al proprietario rivalersi sull’inquilino, che chiaramente è tenuto a rimborsare le spese condominiali ordinarie al padrone di casa. L’affittuario, entro 60 giorni dalla richiesta del proprietario, dovrà provvedere a effettuare il pagamento. L’art. 5 della legge 392/1978 stabilisce il diritto del proprietario ad avviare lo sfratto per morosità in tutti i casi in cui l’importo dovuto supera il limite di due mensilità. Se l’inquilino, quindi, continua a non pagare le rate condominiali, il proprietario ha la facoltà di sfrattarlo. Ciò crea tensione e malumori nei condomini, danneggiando una convivenza civile, ma non è nemmeno una questione di reputazione per taluni, che spesso da un pezzo non ne hanno più una!