Il franchising rappresenta una formula di affiliazione commerciale, questa la denominazione ufficiale in italiano, in cui sussiste una partnership tra due realtà imprenditoriali per la fornitura o produzione di beni/servizi. Il termine anglosassone significa del resto “concedere in licenza”.
Si tratta di un’opzione spesso apprezzata quando si avvia un’attività perché permette di appoggiarsi su un nome già conosciuto e su un core business strutturato.
Come tutte le formule, anche il franchising presenta pro e contro, da considerare attentamente prima di firmare (e vincolarsi). Entriamo più nei dettagli.
Cosa comporta un contratto di franchising
Attraverso un contratto commerciale, nel franchising si stipula una partnership tra due soggetti:
- franchisor: colui che mette a disposizione un marchio con relativo modello di business;
- franchisee: colui che usufruisce dei servizi del franchisor, replicandoli presso la propria attività.
Il franchisee può così avvalersi di loghi, nome, strumenti e procedure operative nonché gestionali. Per farlo deve conferire un investimento concordato sia nella fase iniziale sia in quelle successive.
Il franchising è quindi un modello che presenta molteplici vantaggi in termini di immagine e successo, però necessita di una spiccata disciplina, prima di tutto a livello contrattuale. Se infatti obblighi e vincoli non risultano chiari (né congrui) si può andare incontro a conseguenze alquanto spiacevoli.
La normativa di riferimento e l’informativa precontrattuale
La normativa di riferimento per il franchising è la Legge 129/2004. Essa prevede l’obbligo per il franchising di fornire una documentazione esaustiva minimo 30 giorni prima rispetto alla firma contrattuale: la cosiddetta informativa precontrattuale.
Questa assicura la piena trasparenza delle condizioni a cui è sottoposto l’affiliato. Ecco quali sono gli aspetti contenuti nell’informativa precontrattuale:
- descrizione del marchio preregistrato;
- bilanci degli ultimi tre anni;
- servizi forniti dal franchisor;
- definizione degli investimenti sia iniziali che successivi;
- estremi della durata, rinnovo, recesso del contratto.
Cosa succede se il franchisee non riceve l’informativa precontrattuale nei tempi indicati dalla legge? Il contratto può risultare annullabile.
Gli aspetti da attenzionare prima di firmare
Oltre ad attenzionare gli aspetti dell’informativa contrattuale, altre clausole potenzialmente spinose riguardano:
- esclusiva territoriale;
- eventuali penali in caso di recesso anticipato;
- royalties fisse;
- percentuali del fatturato;
- licenze software;
- forniture vincolate.
Un altro aspetto delicato interessa i controlli a cui il franchisee risulta soggetto da parte del franchisor a tutela della coerenza del marchio. È importante che siano regolamentati perfettamente altrimenti il rischio è che risultino invasivi.
Pertanto, tra le clausole più potenzialmente sproporzionate, a favore del solo franchisor, ci sono quelle che vedono:
- rinnovi automatici;
- penali eccessive;
- divieti di concorrenza restrittivi;
- esclusioni di responsabilità.
Le formule alternative al franchising, nel segno della flessibilità
Come abbiamo avuto modo di vedere, il franchising ha condizioni stringenti che lo rendono particolarmente delicato: è questo il caso di soluzioni come Carrefour Express, McDonald’s, Carpisa, Fra Diavolo e molti altri. Accanto a queste formule si stanno diffondendo soluzioni contrattuali più flessibili.
Ad esempio, nei business automatici, Bloomest offre una formula commerciale simile al franchising, ma senza i costi e vincoli tipici dell’accordo. Si tratta di un’opzione che permette di beneficiare di un marchio e di un modello organizzativo consolidato, complice oltre 1000 punti vendita in Europa e la dotazione di macchine Miele, senza alcuni degli obblighi tipici del franchising tradizionale, a livello sia economico che contrattuale.
Rimane comunque imprescindibile valutare nella massima trasparenza quanto ruota attorno alla durata dell’accordo, al diritto di recesso e a eventuali clausole di esclusiva e responsabilità, ricordandosi che la firma, una volta apposta, ha un valore formale e concreto. Meglio quindi pensarci bene.