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Banche, prestiti e mutui: e se si è cattivi pagatori?

Per i ritardatari nel pagamento di mutui e prestiti c’è un termine specifico che serve a definirli: cattivi pagatori. Un nome che spaventa, non solo per il suo significato più diretto, ma anche perché ciò si traduce nell’iscrizione alle liste dei sistemi di informazioni creditizie. Una situazione che complica il rapporto con le banche e con gli istituti di credito, ma che può essere gestita e non dura per sempre.

  1. Chi è cattivo pagatore?

Il cattivo pagatore, per le banche e gli istituti finanziari, è colui il quale paga in ritardo oppure non paga. Questo comportamento provoca l’iscrizione del suo nome all’interno di una sorta di black list, ovvero nei registri dei Sistemi di Informazioni Creditizi (SIC). L’iscrizione ha un doppio obiettivo: sia consentire a banche e istituti di conoscere esattamente la storia finanziaria di chi ha di fronte e richiede un prestito, ma anche di impedire a un cittadino di indebitarsi all’infinito. 

  1. Per quanto tempo si è cattivi pagatori?

Ogni cittadino ha la possibilità di richiedere una visura della propria posizione all’interno del SIC, così come assicura l’art. 7 della legge 196/2003, ex 675/1996, in modo da verificare lo stato dei fatti. Inoltre, ha il diritto a essere cancellato una volta saldato il debito e trascorso un certo lasso di tempo. In base all’entità del debito, i tempi possono variare in questo modo:

  • se la morosità riguarda due rate non pagate regolarmente, ma poi sanate, resterà traccia dell’inadempienza per 12 mesi, a partire dal loro regolare saldo;
  • se la morosità riguarda più di due rate non pagate regolarmente, ma poi sanate, resterà traccia dell’inadempienza per 24 mesi, a partire dal loro regolare saldo;
  • nel caso in cui le rate non siano mai state pagate regolarmente, l’iscrizione nella lista dei cattivi pagatori durerà 36 mesi, partendo dall’ultimo aggiornamento disponibile oppure dalla scadenza del contratto per cui vi è una inadempienza.

Dunque, la cancellazione dalle liste è praticamente automatica, seppure sia meglio assicurarsi che sia avvenuta una volta trascorsi i tempi indicati. In caso contrario, va richiesta con una domanda specifica all’ente che ha effettuato l’iscrizione. La legge 3 del 2012, nota anche come Legge Salva Suicidi, va in soccorso a chi si è sovraindebitato e, soprattutto, disciplina il diritto a un nuovo inizio. Ciò comporta un sostegno a pianificare una modalità sostenibile per riparare il debito, ma anche la necessità di cancellare tutte le informazioni nel momento in cui la situazione sia stata risolta.

  1. La cessione del quinto per cattivi pagatori

Con l’etichetta di cattivi pagatori il rapporto con banche e istituti creditizi si complica. In ogni caso sarà possibile continuare ad avere un conto corrente, ma difficilmente quest’ultimo disporrà di un fido. Molto difficilmente, a iscrizione avvenuta, sarà possibile accedere a mutui o prestiti. Una delle poche opportunità, per chi necessita di maggiore liquidità, resta la simulazione cessione del quinto. Anche in questo caso è necessario verificare alcune condizioni e valutare se, oltre alla cessione del quinto, sia possibile attivare un prestito delega. Si tratta di una opzione a disposizione dei dipendenti, pubblici e privati.

In generale, viene accordato un importo che corrisponda al massimo a un quinto di quanto viene percepito mensilmente, e la particolarità della cessione del quinto è che non serve che il datore di lavoro dia la sua approvazione. Si tratta di una forma di finanziamento sicura, che trattiene la rata alla fonte, mentre l’importo del prestito viene erogato in un’unica soluzione sul conto corrente del richiedente. La garanzia della restituzione del debito, che è a monte, rende questa opzione percorribile anche nel caso di cattivi pagatori o di protestati. 

  1. Le caratteristiche della cessione del quinto

Seppure si risulti iscritti nella lista dei cattivi pagatori, le caratteristiche della cessione del quinto non variano. In effetti, si ha la possibilità di avere a disposizione:

  • tasso fisso per tutta la durata del rimborso
  • un rimborso che può variare dai 24 ai 120 mesi
  • possibilità di farne richiesta anche senza garante e con altri finanziamenti in corso.

È obbligatorio, però, stipulare un’assicurazione dedicata che vada a tutelare il capitale richiesto in prestito, anche in caso di perdita del lavoro.

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