La situazione descritta dai docenti vincitori del Concorso straordinario ter (DDG 2575) evidenzia una forte preoccupazione riguardo all’equità dell’anno di prova. I docenti lamentano una disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi. Infatti ai docenti vincitori di concorso ma non ancora abilitati, non è stato permesso quest’anno svolgere l’anno di prova. I docenti hanno avviato una raccolta fime con oltre 200 firme raccolte.
Potrebbe essere utile, per i docenti coinvolti, cercare un confronto diretto con il Ministero o avviare iniziative sindacali per chiedere chiarimenti o, eventualmente, una revisione delle disposizioni in modo da garantire un percorso equo per tutti i vincitori del concorso straordinario. Nel frattempo, i docenti interessati hanno inviato una lunga lettera al Ministero.
La posizione dei docenti interessati
Di seguito la lettera dei docenti.
“Spett.le Ministero dell’Istruzione,in qualità di rappresentanti del Docenti vincitori del Concorso Pubblico bandito con DDG 2575 del 6 Dicembre 2023, ci preme sottoporre alla Vostra cortese attenzione una questione di notevole rilevanza derivante dalla pubblicazione della nota MIUR n. 202382 del 26 novembre 2024, con particolare riferimento alle modalità di attuazione del percorso di formazione e di prova per l’anno scolastico 2024/2025. La disposizione contenuta nella nota in oggetto, secondo cui: “A norma dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto comune nella scuola secondaria, in quanto vincitori del concorso bandito con DDG 2575 del 6 dicembre 2023 privi di abilitazione all’atto dell’assunzione, svolgeranno il periodo di prova e formazione dell’anno scolastico 2025/2026 a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato, previo conseguimento dell’abilitazione stessa”, ha prodotto una grave ed evidente disparità di trattamento tra i vincitori del medesimo concorso. Come emerge dalla suddetta nota, coloro che hanno preso servizio prima di conseguire l’abilitazione si vedono preclusa la possibilità di svolgere l’anno di prova nell’A.S. 2024/2025, a differenza di altri vincitori che, avendo avuto la graduatoria di merito pubblicata tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2024, erano già in possesso dell’abilitazione al momento dell’assunzione.Si osserva che la disparità di trattamento non trova giustificazione in alcuna norma, risultando pertanto in violazione: 1. Dell’art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza, imponendo la parità di trattamento tra situazioni omogenee. Nel caso di specie, tutti i vincitori del concorso DDG 2575 hanno partecipato alla medesima procedura selettiva e si sono abilitati attraverso lo stesso percorso formativo. Non può, quindi, il mero ritardo tecnico delle Università nel rilascio delle abilitazioni per l’A.A. 2023/24, del tutto indipendente dalla volontà dei candidati, giustificare tale discriminazione. 2. Dell’art. 97 della Costituzione, che impone l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Consentire a una parte dei vincitori di svolgere l’anno di prova nel 2024/2025, precludendolo ad altri per motivazioni non imputabili ai docenti stessi, costituisce una lesione del principio di imparzialità. 3. Del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il cui art. 13, comma 2, e art. 18-bis, comma 4, devono essere interpretati in modo conforme ai principi costituzionali e non possono dar luogo a discriminazioni arbitrarie. Alla luce dei rilievi sopra esposti, si chiede: Che venga riconosciuta a tutti i vincitori del concorso DDG 2575 che abbiano conseguito l’abilitazione entro il 31/12/2024 la possibilità di svolgere il periodo di formazione e prova già nell’A.S. 2024/2025, anche mediante eventuale stipula di un contratto a tempo determinato, nel rispetto del principio di uguaglianza e delle norme richiamate.
Tale soluzione appare conforme alle previsioni del d.lgs. 59/2017, in quanto il conseguimento dell’abilitazione, pur avvenuto successivamente all’assunzione, si colloca comunque entro il termine dell’anno solare, garantendo così il rispetto dei requisiti previsti per l’anno di prova. Il ritardo nel completamento dei percorsi abilitanti, imputabile esclusivamente alle Università, e comunque il termine ultimo di erogazione dei percorsi abilitanti previsto tra Novembre/Dicembre 2024 è regolamentato da la nota MUR n. 9171 “Indicazioni operative sulle procedure di attivazione dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024 e 2024/2025”, non può in alcun modo gravare sui docenti vincitori del concorso. L’impossibilità di svolgere l’anno di prova per cause indipendenti dalla volontà dei candidati e le conseguenti disparità tra vincitori della stessa procedura concorsuale costituiscono un evidente vulnus ai principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della P.A.
Si evidenzia e si ribadisce come i candidati risultati vincitori del Concorso DDG 2575 del 6 dicembre 2023, nominati e assunti in ruolo a decorrere dal 1° Settembre 2024 attraverso le Graduatorie di Merito 2024 (GM24) e contemporaneamente impegnati nella frequenza di percorsi abilitanti disciplinati dal Decreto MUR n. 9171, con conclusione prevista tra Novembre e Dicembre 2024, subirebbero un’evidente disparità di trattamento rispetto a coloro che, partecipando al medesimo concorso ma per classi di concorso diverse, hanno completato le prove entro il 10 dicembre 2024. Tale differenziazione deriva dalle tempistiche di valutazione delle commissioni esaminatrici e trova riscontro nella Nota n. 135779 del 4 settembre 2024, recante ‘’Indicazioni sui contratti a tempo determinato per la copertura di posti accantonati per le immissioni in ruolo relative ai concorsi PNRR 2023’’. La suddetta nota stabilisce, in via eccezionale per l’anno scolastico 2024/2025, la possibilità di utilizzare, entro il 31 dicembre 2024, le graduatorie concorsuali approvate successivamente al 31 agosto ma non oltre il 10 dicembre 2024, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi assunzionali fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Pertanto, si verifica una situazione nella quale docenti vincitori dello stesso concorso, partecipanti agli stessi percorsi abilitanti, risultano trattati in modo differente. In particolare, i docenti assunti in base alle graduatorie approvate entro il 31 agosto 2024, pur essendo già iscritti e frequentanti i percorsi abilitanti universitari di formazione iniziale, non avranno la possibilità di svolgere l’anno di prova per l’anno scolastico 2024/2025, diversamente da coloro che, grazie all’utilizzo delle graduatorie approvate successivamente, saranno in grado di completare l’abilitazione e iniziare l’anno di prova entro il termine del 31 dicembre 2024. Questa disparità appare quindi priva di giustificazione normativa e lesiva del principio di parità di trattamento tra candidati appartenenti allo stesso concorso pubblico. “In relazione alla questione sopra esposta, si ritiene opportuno richiamare una posizione già formalmente avanzata dalla UIL mediante comunicazione ufficiale indirizzata al Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito: con tale intervento, si è sottolineata la necessità di prevedere, in favore dei docenti privi di abilitazione, ma risultati vincitori nelle Graduatorie di Merito dei concorsi approvate entro il termine del 31 agosto e contemporaneamente iscritti a percorsi abilitanti destinati a concludersi entro il corrente anno solare, la possibilità di accedere all’esperimento dell’anno di prova nel corso dell’anno scolastico 2024/2025.
Tale richiesta, fondata su esigenze di equità e razionalizzazione dei percorsi normativi, mirava a consentire, attraverso una deroga regolamentata, l’opportunità per il suddetto personale di dichiarare l’avvenuta acquisizione del titolo abilitante successivamente alla stipula del contratto a tempo determinato. Ciò, al fine di procedere con la modifica del rapporto giuridico in contratto a tempo indeterminato, consentendo lo svolgimento dell’anno di formazione e prova nell’anno scolastico in corso, nel rispetto degli obiettivi strategici assunzionali. Si evidenzia come una tale previsione normativa non solo garantirebbe il regolare completamento di tutti gli step previsti dal percorso di reclutamento (concorso, abilitazione e periodo di prova), ma contribuirebbe altresì ad accelerare la piena collocazione del personale docente all’interno dell’ordinamento scolastico, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tale richiesta era formulata nei seguenti termini: “Con la presente Le sottoponiamo la fattispecie dei docenti privi di abilitazione risultati vincitori nella Graduatoria di Merito dell’ultimo concorso, la cui pubblicazione avviene anche dopo il 31/8, che contemporaneamente risultano già iscritti ad un percorso abilitante, destinato a concludersi entro il corrente anno solare. Sarebbe necessario che anche a tale personale fosse concessa, in fase di nomina o successivamente alla stipula del contratto a tempo determinato, la possibilità di dichiarare l’avvenuta acquisizione del titolo abilitante in modo da consentire al medesimo personale di esperire l’anno di prova nell’anno scolastico corrente, 2024/25, con modifica del contratto a tempo indeterminato. Una richiesta, quella rappresentata, che senza alterare i percorsi normativi, consentirebbe maggiore speditezza nel conseguimento dell’obiettivo finale, quello del superamento di tutti gli step regolativi (concorso, abilitazione, periodo di prova), accelerando la definitiva sistemazione del personale nell’ordinamento scolastico. “Si ritiene che l’adozione di una simile misura, oltre a garantire il rispetto dei principi di equità e parità di trattamento tra i docenti interessati, risponderebbe anche a finalità di efficienza amministrativa, agevolando il conseguimento degli obiettivi assunzionali prefissati dall’Amministrazione. In tal modo, si ridurrebbero significativamente i ritardi nell’inserimento del personale docente abilitato a pieno titolo nell’organico scolastico, favorendone al contempo la definitiva collocazione in conformità alle esigenze organizzative del sistema educativo nazionale.Si desidera inoltre sottolineare che i percorsi abilitanti in questione hanno comportato un significativo impegno economico da parte dei docenti non indifferente, così come riportato nell’art. 13/2 del D.lgs. 59/2017 (I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis.), nell’ordine di migliaia di euro, senza neppur poter avere a disposizione alcun Bonus Docente, pur essendo vincitori di un Concorso, al fine di poter accedere e completare tali percorsi. Pur riconoscendo l’importanza della formazione continua, va osservato che, trattandosi di professionisti laureati, tali investimenti in termini di tempo e risorse sono stati affrontati con l’intento di ottimizzare le proprie competenze pedagogiche e didattiche. Tuttavia, risulta che, sebbene la formazione possa essere determinante, alcuni docenti si trovano talvolta penalizzati per una differenza di soli pochi giorni tra la data di nomina e il termine del percorso abilitante.
È opportuno evidenziare che, a prescindere dalla durata di questa differenza temporale, la qualità e la completezza della formazione ricevuta non sarebbero state in alcun modo influenzate da tale divario temporale, né tantomeno compromesse nel loro valore formativo.In riferimento sempre all’art. 13, comma 2, del Decreto Legislativo 59/2017, testo in vigore dal 23 06 2023, si evidenzia che la norma in questione disciplina l’accesso al ruolo di docente a tempo indeterminato e che tale accesso, come chiaramente stabilito, è subordinato al previo e positivo superamento dell’abilitazione specifica. La disposizione normativa non contempla alcuna previsione esplicita circa un eventuale differimento dell’assunzione a tempo indeterminato all’anno successivo al conseguimento dell’abilitazione, pertanto, l’assunzione a tempo indeterminato decorre, di norma, a seguito dell’esito positivo della procedura concorsuale e del superamento del relativo periodo di prova. ‘’Conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. [Art. 13/2 del D.lgs. 59/2017]’’Si precisa, tuttavia, che l’effettiva tempistica di assunzione può subire variazioni in relazione a fattori esterni alla norma stessa, quali la disponibilità di posti vacanti nei ruoli della scuola e l’espletamento delle procedure amministrative connesse.Si evidenzia altresì che i suddetti vincitori del concorso DDG 2575 con GM24 entro il 31 Agosto 2024 che conseguono l’abilitazione entro l’anno 2024, sono soggetti ad una modifica del vincolo triennale, vedendosi questo prolungato a quattro anni. Tale disposizione, solleva tuttavia perplessità in merito alla sua equità, fatto assodato quanto finora sopra elencato. Si confida, con la massima urgenza, in un intervento risolutivo volto a correggere questa situazione di manifesta disparità, che non solo pregiudica i diritti legittimi di numerosi docenti, ma mina anche la corretta e regolare gestione delle procedure concorsuali. È inaccettabile che i docenti vincitori di concorso, regolarmente assunti a partire dal 1° settembre e in possesso della nomina ufficiale, vengano penalizzati per aver acquisito l’abilitazione entro il 31 dicembre, impedendo loro di svolgere l’anno di prova nell’anno scolastico 2024/2025. Una tale situazione non ha giustificazione e va corretta con tempestività, affinché venga garantita pari dignità professionale a tutti i docenti, senza ulteriori danni alla loro carriera e al regolare svolgimento delle procedure previste dalla normativa. È fondamentale che venga concesso a questo personale il diritto di svolgere l’anno di prova, al fine di rispettare pienamente i principi di equità e giustizia che dovrebbero sempre caratterizzare il sistema educativo nazionale.In fede,