A periodi alterni i vari Governi che si sono succeduti in Italia hanno avviato condoni e sanatorie sulle cartelle esattoriali. Questo perché si tratta di un argomento che riguarda un elevatissimo numero di contribuenti che sono alle prese con debiti di varia natura con le Amministrazioni Pubbliche. Ma a prescindere da tutto questo, ci sono cartelle esattoriali che non andrebbero pagate. Anche la cartella esattoriale infatti ha una sua durata, ovvero una scadenza precisa oltre la quale lo Stato non può chiedere soldi ad un contribuente e quest’ultimo, anche se indebitato, non è più tenuto a pagare.
Addio cartelle esattoriali, ecco quando non si pagano più
Un argomento che da tempo tiene banco quando si parla di cartelle esattoriali è la prescrizione. Scadono in 10 anni o in 5 anni le cartelle? Anche la Giurisprudenza per anni è andata in conflitto, tra scadenza delle cartelle e scadenza delle tasse da cui le cartelle derivano. Ultimamente però sembra che l’orientamento sia verso i 5 anni. In altri termini, una cartella notificata 5 anni fa non andrebbe più pagata perché prescritta. Nello specifico, una cartella decorsi 5 anni e 60 giorni va in prescrizione. Molto cambia da caso a caso però.
Attenzione a date e solleciti, e poi, istanza necessaria
In genere il contribuente è tenuto a pagare una cartella esattoriale entro 60 giorni dalla data di notifica. La prescrizione della cartella scatta proprio a partire dal 61imo giorno successivo alla notifica. Occhio però, l’addio alle cartelle esattoriali non è una cosa semplice. Innanzi tutto parliamo di cartelle notificate una sola volta e basta. Perché basta un sollecito di pagamento, una ingiunzione o una comunicazione da parte del Concessionario alla Riscossione e il conteggio dei 5 anni riparte da capo. Oltretutto, la prescrizione non è un istituto che funziona automaticamente. In pratica il Concessionario alla riscossione può chiedere lo stesso il versamento di una cartella di cui non si avevano più notizie da più di 5 anni. Deve essere il contribuente in questo caso a presentare istanza di annullamento per sopraggiunta prescrizione.